Ecografia inaccurata, escluso il risarcimento del danno

Bench? la colpa professionale del medico ecografista sia dimostrata dalle risultanze della consulenza tecnica, essendo accertato che l’epoca gestazionale in cui era stata eseguita l’ecografia, posta tra la diciottesima e la ventiduesima settimana era quella in cui sussisteva la pi? elevata possibilit? di accertare eventuali anomalie morfologiche del feto del tipo di quella verificatasi nella specie (completa agenesia della mano sinistra), n? risultavano essersi verificate particolari difficolt? di indagine, quali per esempio l’obesit? della gestante, una ridotta quantit? di liquido amniotico, un’inserzione particolare della placenta, una riduzione dei movimenti fetali, e cos? via.

La domanda della gestante si presenta invece infondata sul piano della prova del danno lamentato: come in pi? di un’occasione evidenziato dalla Cassazione, la prova del danno sotto l’aspetto della impossibilit? di ricorrere alla interruzione della gravidanza ? legata alla dimostrazione della effettiva possibilit? per la madre di accedervi.?Come osservato in giurisprudenza non sono danni che derivano dall’inadempimento del medico quelli che il suo adempimento non avrebbe evitato: una nascita che la madre non avrebbe potuto scegliere di rifiutare; una nascita che non avrebbe in concreto rifiutato; la presenza nel figlio di menomazioni o malformazioni al cui consolidarsi non avrebbe potuto porsi riparo durante la gravidanza in modo che il figlio nascesse sano. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)

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