Detraibilit? dell?iva per l?auto del medico

Sussiste il diritto al rimborso dell?IVA secondo la Corte di Giustizia Europea.
Per il medico libero professionista l?IVA relativa all?acquisto dell?automobile ? indetraibile ai sensi dell?art. 19-bis-1 del DPR n. 633/1972.
Ma la sentenza della Corte di Giustizia Europea C2285 ha condannato l?Italia, riaprendo ai contribuenti il diritto ad esercitare la detrazione IVA relativa alle automobili.
Il governo per arginare la conseguente riduzione di gettito fiscale ha emanato il Decreto Legge n. 2586, convertito in legge l?8 novembre 2006, che prevede il divieto per il contribuente di ricalcolare autonomamente il diritto spettante e l?obbligo per lo stesso di presentare entro il 15 aprile 2007 istanza di rimborso.
La sentenza della Corte Europea ha una valenza autonoma assoluta e i vincoli comunitari assunti con trattati hanno un valore costituzionale che non pu? essere disatteso da mere esigenze di bilancio nazionale.
Va rilevato che il cittadino dovrebbe essere tutelato anche dallo Statuto del Contribuente approvato con la legge n. 2122000 ed esiste inoltre il diritto di Interpello con cui ? possibile chiedere all?Agenzia delle Entrate chiarimenti su questioni controverse (www.agenziaentrate.it).
In forza dei diritti riconosciuti dalla predetta sentenza, il Contribuente pu? presentare istanza di rimborso per richiedere l?IVA non detratta dal 1 gennaio 2003.

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