Colpa per sospensione anticoagulante

La mancata somministrazione di un farmaco [anticoagulante] ? idonea a soddisfare la configurazione del rapporto di causalit? tra omissione ed evento e quindi il requisito dell'”alto ed elevato grado di credibilit? razionale” o “probabilit? logica”, in assenza di altre possibili cause esclusive dell’evento. La sospensione del medicinale aveva determinato il rischio al massimo delle sue possibilit? (mentre la somministrazione lo avrebbe ridotto al minimo). Pertanto, colpevole era stata la dimissione del paziente ad alto rischio senza la ripresa della somministrazione del medicinale anticoagulante, con responsabilit? penale dell’imputato per avere, quale primario del reparto, seguito direttamente il soggetto ed essendo comunque tenuto a procurarsi informazioni precise sulle iniziative intraprese dagli altri medici dell’unit? operativa.

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