Radiazione disciplinare del medico dall’albo
A un medico era stata inflitta la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo, per avere, nell’esercizio della professione medica, indotto alcuni pazienti a subire atti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorit? psichica nelle quali si trovavano al momento del fatto per lo stato di soggezione nel quale versa il paziente nei confronti del medico.
Si contestava che la Commissione centrale degli esercenti le professioni sanitarie avesse solo apparentemente motivato in ordine alla doglianza con la quale si era sostenuto che l’Ordine non aveva compiuto un’autonoma valutazione dei fatti accertati in sede penale ai fini del rispetto del principio di adeguatezza della sanzione disciplinare alla gravit? del fatto commesso, che esige lo stesso trattamento per identiche situazioni, cos? come postula un trattamento differenziato per situazioni diverse. La Commissione si sosteneva avesse? solo proclamato l’estrema gravit? del comportamento del sanitario, senza spiegare le ragioni della valutazione, tanto pi? necessaria in considerazione della circostanza per cui in un caso analogo era stata irrogata una sanzione meno grave.
La Suprema Corte, rigettando il ricorso del sanitario, ha osservato come la sentenza penale irrevocabile abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceit? penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, mentre una volta ritenuto di estrema gravit? il comportamento del medico la Commissione non era comunque tenuta a spiegare perch?, in una diversa situazione solo “asseritamene analoga”, fosse stata in ipotesi applicata una sanzione meno grave.
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