Responsabilità del farmacista nella prescrizione di un farmaco
Criteri per un appropriato intervento nel processo prescrittivo
Il farmacista, non essendo abilitato alla prescrizione di farmaci esclusiva del medico, non è autorizzato a sindacare i trattamenti terapeutici farmacologici prescritti dal medico e deve viceversa attenersi a quanto prescritto da quest’ultimo, secondo la sentenza n.8073 del 28.03.2008 della Cassazione sezione Civile III°. Ne deriva pertanto che il farmacista, a cui sia stata presentata una precisa ricetta medica, non è tenuto ad accertare se il farmaco e la posologia del farmaco prescritto siano corrispondenti alle effettive esigenze terapeutiche del paziente. Deve limitarsi a dispensare il farmaco che il medico ha prescritto. Se il medico non appone la nota “non sostituibile sulla prescrizione di un farmaco originale a brevetto scaduto, il farmacista acquisito il consenso informato dell’assistito può dispensare un farmaco generico equivalente. Nulla vieta al medico di apporre la nota “non sostituibile” anche sulla prescrizione di un farmaco equivalente di un produttore che ritiene più affidabile, nel qual caso a parità di costo il farmacista è tenuto a dispensare esattamente ciò che il medico ha prescritto. L’art.26 del codice deontologico del farmacista afferma che in caso di prescrizione dubbia il farmacista è tenuto a prendere contatto con il medico proscrittore per il necessario chiarimento, poiché la spedizione della ricetta medica presuppone certezza nel farmacista e sicurezza per il paziente.Il farmacista ha il dovere di acquisizione del consenso informato dell’assistito per la dispensazione del farmaco equivalente in sostituzione al farmaco originale prescritto, quando il medico non appone sulla ricetta l’indicazione “non sostituibile”, ai sensi della legge n.405/2001 e della legge n.149/2005 di conversione del D.L. 87/2005 art.1.
Questo dovere è precisato anche dal suo codice deontologico che all’art. 12 afferma : l’informazione fornita deve essere chiara, corretta e completa in riferimento ai medicinali.
Dunque per una corretta acquisizione del consenso informato alla sostituzione del farmaco originale col farmaco equivalente generico, il farmacista può dire all’assistito che il farmaco equivalente è simile, non che è uguale all’originale. Dire che è uguale infatti orienta in modo non corretto la scelta autonoma dell’assistito perché non corrisponde al vero e quindi potrebbe apparire come una pubblicità ingannevole, vietata anche dalla legge n.49/2005 sulla pubblicità ingannevole e dal D.Lgs. 216/2006 sulla pubblicità ai farmaci.
Il farmacista, non essendo abilitato alla prescrizione di farmaci esclusiva del medico, non è autorizzato a sindacare i trattamenti terapeutici farmacologici prescritti dal medico e deve viceversa attenersi a quanto prescritto da quest’ultimo, secondo la sentenza n.8073 del 28.03.2008 della Cassazione sezione Civile III°. Ne deriva pertanto che il farmacista, a cui sia stata presentata una precisa ricetta medica, non è tenuto ad accertare se il farmaco e la posologia del farmaco prescritto siano corrispondenti alle effettive esigenze terapeutiche del paziente. Deve limitarsi a dispensare il farmaco che il medico ha prescritto. Se il medico non appone la nota “non sostituibile sulla prescrizione di un farmaco originale a brevetto scaduto, il farmacista acquisito il consenso informato dell’assistito può dispensare un farmaco generico equivalente. Nulla vieta al medico di apporre la nota “non sostituibile” anche sulla prescrizione di un farmaco equivalente di un produttore che ritiene più affidabile, nel qual caso a parità di costo il farmacista è tenuto a dispensare esattamente ciò che il medico ha prescritto. L’art.26 del codice deontologico del farmacista afferma che in caso di prescrizione dubbia il farmacista è tenuto a prendere contatto con il medico proscrittore per il necessario chiarimento, poiché la spedizione della ricetta medica presuppone certezza nel farmacista e sicurezza per il paziente.
CORP-1043415-0000-UNV-W-06/2014
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