Corte di Cassazione
Le attivit? di fisioterapia, fisiokinesiterapia e massoterapia integrano, gi? prima dell’entrata in vigore del D.M. 21 gennaio 1994, gli estremi delle prestazioni paramediche rese alla persona nell’esercizio delle arti sanitarie soggette a vigilanza e sono, pertanto, esenti dall’IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10,comma 1, n. 18, senza che, in contrario, spieghi influenza la circostanza che le prestazioni medesime siano fornite in assenza di prescrizione medica ovvero in mancanza, presso il contribuente, delle apparecchiature necessarie per le relative indagini.
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