Visita fiscale e variazione di domicilio
Il datore di lavoro sanzionava la dipendente con richiamo e diffida comminando anche la decadenza dal trattamento economico per il periodo di malattia, in relazione alla presunta mancata denuncia di variazione di domicilio o comunque per la comunicazione di domicilio errato che avrebbero impedito il controllo del medico fiscale mancando sufficienti indicazioni per reperire il lavoratore.?Nella causa veniva denunciata la disorganizzazione interna degli uffici e, in particolare, la non corretta comunicazione tra quello in cui la ricorrente prestava servizio e l’ufficio del personale.??Il Consiglio di Stato, ha affermato che una volta che il dipendente abbia inviato il certificato di malattia all’Ufficio di appartenenza, il quale conosce esattamente l’indirizzo ove effettuare l’eventuale visita fiscale, riscontrabile nell’apposito schedario, non incombe sul lavoratore altro onere, restando a carico di detto Ufficio ogni incombente necessario perch? siano svolti gli accertamenti sanitari previsti dalla legge. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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