Dovere di corretta tenuta della cartella clinica
Il fatto Una struttura ospedaliera e il medico operatore venivano chiamati in giudizio per essere condannati al risarcimento dei danni subiti da una paziente a seguito di un intervento di protesi al ginocchio. Dopo la dimissione la donna aveva ricevuto una copia della cartella clinica di ventiquattro pagine con all’interno atti relativi ad altra paziente e, successivamente, a seguito di rimostranze, le era stata consegnata una seconda copia della cartella clinica, questa volta composta da trentaquattro pagine. Diritto ed esito del giudizio Il Tribunale di Roma pur escludendo la responsabilità del sanitario e della struttura chiamati in giudizio, in ordine alla cartella clinica ha avuto occasione di affermare come nel caso specifico, il documento rilasciato fosse espressione di una scarsa attenzione nella sua tenuta e aggiornamento. La corretta tenuta della cartella clinica, oltre a rispondere a un interesse pubblico di tutela della salute del paziente, risponde anche a un interesse della struttura dal momento che ciò che in essa non è presente comunque rappresenta un pregiudizio per le sue ragioni, essendo il successivo giudizio operato sulla base del fatto che tali attività non sono state poste in essere. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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